(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78 del 14 dicembre 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, e' disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3 comma dell'art. 64 della R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. 2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale. 3. I regolamenti di cui al 1 comma sono redatti in conformita' alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimita' del competente organo regionale. 4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.