(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 78
                        del 14 dicembre 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  ricerca  e  la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e
Carrara, se di essi il Comune risulti  proprietario  ai  sensi  delle
normative   in   atto   all'entrata  in  vigore  della  presente,  e'
disciplinata con regolamento  dei  Comuni  stessi,  ciascuno  per  il
rispettivo  territorio,  ai sensi del 3 comma dell'art. 64 della R.D.
29 luglio 1927, n. 1443.
  2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di  Massa  mantengono
la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
  3. I regolamenti di cui al 1 comma sono redatti in conformita' alle
disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario
controllo di legittimita' del competente organo regionale.
  4.   Il   Comune  adegua  il  proprio  regolamento  alle  modifiche
successive apportate alla normativa di riferimento.